DECRETO SOSTEGNI – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER PROFESSIONISTI ED IMPRESE

Contributo a fondo perduto per imprese e professionisti
Dal 30 marzo al 28 maggio 2021 l’invio delle istanze

 

Il decreto Sostegni disciplina la concessione di un contributo a favore dei titolari di partita Iva (imprese e lavoratori autonomi) maggiormente danneggiati dal perdurare della crisi sanitaria. Per ottenere questo contributo, con accredito diretto sul c/c o sotto forma di credito d’imposta, è necessario presentare un’istanza telematica, redatta secondo il modello approvato dalle Entrate con un recente provvedimento. L’invio va effettuato nel periodo 30 marzo-28 maggio 2021.

Decreto sostegni, nuovo contributo

Il cd. decreto-legge Sostegni (Dl n. 41/2021) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU n. 70 del 22 marzo 2021) ed è definitivamente operativo.

Fra i provvedimenti contenuti nell’intervento del Legislatore merita attenzione quanto disposto nell’articolo 1, che disciplina la concessione dei contributi ai soggetti economici maggiormente penalizzati dalla diffusione della pandemia da Covid-19.

Decreto sostegni, soggetti beneficiari

Testualmente, il decreto in parola individua i beneficiari delle misure di aiuto fra “gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19” … titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario”. La definizione data dalla norma è, quindi, sufficientemente ampia con alcune esclusioni disciplinate dallo stesso Legislatore.

Sono infatti esclusi dal contributo:

  1. i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto-legge (23 marzo 2021);
  2. i soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo l’entrata in vigore del decreto-legge (dal 24 marzo 2021);
  3. gli enti pubblici di cui all’articolo 74;
  4. i soggetti di cui all’articolo 162-bis del Tuir (intermediari finanziari e società di partecipazione);
  5. i soggetti titolari di reddito agrario diversi da quelli di cui all’articolo 32 Tuir;
  6. i soggetti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del Tuir complessivamente superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto (2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

Quanto al requisito sub 6, i valori da tenere in considerazione ai fini della predetta verifica sono quelli desumibili dai modelli dichiarativi validamente presentati da parte dei soggetti beneficiari. I titolari di reddito agrario ai sensi dell’articolo 32 del Tuir potranno, invece, fare riferimento al modello Iva presentato o, in mancanza, al totale del fatturato o dei corrispettivi conseguiti nell’esercizio.

Fatto un primo discrimine soggettivo, la norma introduce un ulteriore requisito sotto il profilo oggettivo per avere accesso al beneficio. Questo, pertanto, spetta a condizione che “l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019”. Detto requisito, tuttavia, non si applica ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019.

Decreto sostegni, modalità di richiesta del beneficio

Per l’ottenimento del contributo è necessario presentare esclusivamente un’istanza telematica, redatta secondo il modello approvato con il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 23 marzo 2021. La domanda potrà essere presentata all’agenzia delle Entrate direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato delegato al servizio del cassetto fiscale dell’agenzia delle Entrate.

Come ribadito dal suddetto provvedimento delle Entrate, le istanze potranno presentarsi dal 30 marzo e, improrogabilmente, entro il prossimo 28 maggio 2021. Nell’istanza dovrà chiarirsi la modalità di fruizione del beneficio scelta dal contribuente e, quindi, se accredito in conto corrente o compensazione.

I richiedenti potranno inoltrare il modulo di domanda per il riconoscimento del contributo esclusivamente mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’agenzia delle Entrate.

Nell’istanza sarà necessario includere i seguenti dati anagrafici:

  • codice fiscale del soggetto richiedente e dell’eventuale rappresentante se il soggetto richiedente è diverso da persona fisica;
  • codice fiscale del de cuius, nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto.

Vanno poi attestate le condizioni di accesso al beneficio e, cioè, la fascia dei ricavi o compensi dell’anno 2019 e gli importi della media mensile del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020.

Infine, vanno indicati i seguenti dati personali:

  • Iban del conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al soggetto richiedente il contributo;
  • firma e data di sottoscrizione dell’istanza;
  • codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza.

L’indicazione dell’Iban di riferimento è fondamentale, atteso che l’accredito del contributo avverrà esclusivamente su detto Iban. In alternativa è possibile, come già precisato, segnalare la volontà di fruire del beneficio sotto forma di credito d’imposta.

Come detto, per la presentazione dell’istanza si potrà utilizzare il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’agenzia delle Entrate. Tuttavia, in alternativa, è possibile dare delega ad un intermediario abilitato alla presentazione delle dichiarazioni (articolo 3, comma 3, del Dpr n. 322/1998) che, però, alternativamente:

  • sia abilitato al cassetto fiscale del richiedente;
  • sia in possesso della delega “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Sarà possibile utilizzare anche un software di compilazione di mercato, predisposto sulla base delle specifiche tecniche approvate con il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 23 marzo 2021; il file contenente l’istanza deve essere inviato mediante l’usuale canale telematico Entratel/Fisconline attraverso cui sono trasmesse le dichiarazioni dei redditi.

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Fonte: Il Sole 24 ore

 

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