DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 n. 18 – CURA ITALIA

DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 n. 18 – CURA ITALIA

 

Cassa integrazione in deroga (art. 22):

La cassa integrazione in deroga viene applicata a tutti i dipendenti e a tutti i settori produttivi. Vengono ricomprese altresì tutte le aziende con meno di 5 dipendenti che vedono sospendere o ridurre l’attività a seguito dell’emergenza sanitaria in corso dal 23 febbraio 2020. Si può dunque ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga per la durata dell’emergenza o comunque fino a un massimo di 9 settimane.

Le domande per l’ottenimento del beneficio andranno inoltrate alle regioni che provvederanno a trasmettere gli elenchi all’ INPS quale ente erogatore dell’indennità stessa

 

Congedo parentale straordinario (art.23)

 Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro concesso ai genitori (o affidatari) per la cura della prole per un massimo di 15 giorni

Il congedo parentale spetta a:

  •  dipendenti del settore privato (art. 23 Decreto-Legge 18/2020) e pubblico (art. 25 Decreto-Legge 18/2020);
  • lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, co. 26 della L. n. 335/1995

Possono aderire al congedo parentale i genitori (e affidatari) per i figli fino ai 12 anni con retribuzione al 50%

In alternativa alla prestazione di cui sopra vi è la possibilità di ottenere il bonus denominato “baby sitting” di euro 600 da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo considerato. Il bonus verrà erogato dall’ INPS mediante il sistema “Libretto di famiglia”

 

Permessi 104 per l’assistenza ai disabili (art. 24)

Per i permessi Legge 104 il beneficio è automatico e prevede la possibilità di incrementare da 3 a 12 i giorni complessivi per i mesi di marzo e di aprile per assistere i propri familiari portatori di handicap. In sostanza il lavoratore potrà ottenere in tutto 18 giorni di permesso, 3 per ogni mese e i 12 aggiuntivi previsti dal decreto.

 

Bonus di 600 euro per autonomi e partite IVA (art.27 e 28)

Viene riconosciuto un indennizzo pari a 600 euro, su base mensile, non tassabile, per i lavoratori autonomi e le partite IVA. Si ricomprendono dunque:

  • Professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie
  • Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) attivi alla data del 23 febbraio 2020.
  • Lavoratori autonomi iscritti all’AGO INPS: artigiani e commercianti che sono stati costretti alla chiusura parziale o totale per il contenimento dell’emergenza
  • Lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori dello spettacolo

Restano tuttavia esclusi dal contributo i liberi professionisti iscritti alle casse obbligatorie (commercialisti, consulenti del lavoro, architetti etc.). Ci si aspetta che per queste categorie verranno emanate apposite misure dalle casse delle singole categorie di appartenenza.

Il bonus sarà erogato dall’INPS a coloro che ne hanno diritto previa presentazione di apposita richiesta all’Istituto.

 

Sospensione contributi lavoro domestico (art. 37)

Sono rinviati al 10 giugno 2020 i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.

 

Istituzione Fondo per il reddito di ultima istanza (art. 44)

Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza”

In altre parole, viene istituito un fondo di ultima istanza come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro con modalità che verranno regolate da apposita circolare INPS

 

Misure di sostegno finanziario alle micro/piccole e medie imprese (art. 56)

E’ prevista una moratoria per il pagamento delle rate di mutui, finanziamenti e canoni di leasing in scadenza anteriore al 30 settembre 2020. Questa agevolazione va attivata facendo apposita richiesta all’istituto finanziario interessato.

 

Rimessione in termini per i versamenti (art.60)

I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni inclusi contributi previdenziali premi INAIL in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20/03/2020

 

Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (art. 61)

Per i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

  • Centri sportivi, palestre, piscine
  • Teatri, sale da ballo
  • Ricevitorie lotto, lotterie
  • Ristoranti
  • Gelaterie, pasticcerie, Bar
  • Musei
  • Asili nido
  • Aziende termali
  • Soggetti che gestisco servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri
  • Noleggio di mezzi di trasporto

I versamenti in scadenza dal 17 marzo al 30 aprile dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 oppure in 5 rate mensili.

 

Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi (art.62)

Per i soggetti attività d’impresa, arte e professioni residenti nel territorio dello stato con ricavi e compensi non superiori a 2 milioni sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo da 8 marzo 2020 al 31 marzo 2020. Il pagamento andrà effettuato entro il 31 maggio 2020 in un’unica soluzione oppure in 5 rate mensili.

 

Premio ai lavoratori dipendenti (art.63)

Ai titolari di reddito da lavoro dipendente che non hanno conseguito nel 2020 un reddito superiore a 40.000 euro che hanno svolto nel mese di marzo attività lavorativa presso la sede compete un’indennità di 100 rapportata alle giornate di effettivo lavoro.

 

Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (art.64)

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professioni è riconosciuto per il 2020 un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro.

 

Credito d’imposta per botteghe e negozi (art. 65)

Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione.

 

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione (art.68)

Con riferimento alle cartelle emesse da agenzia riscossione, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro 30 giugno 2020.

 

Per quanto riguarda le scadenze relative alle rate di  rottamazioni-ter e saldo e stralcio in scadenza rispettivamente il 28 febbraio 2020 e 31 marzo 2020, il  pagamento è differito al 31 maggio 2020.

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