LA FLAT TAX ED IL NUOVO REGIME FORFETTARIO 2019: REQUISITI PARTITA IVA, REGOLE E NOVITA’.

La flat tax 2019, il nuovo regime forfettario: che cosa è e come funziona?

Secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 2019 e dal rispettivo decreto fiscale, a partire dal 1° gennaio 2019 è stato avviato il nuovo regime forfettario per le piccole partite IVA. Quest’ultimo vede introdurre importanti modifiche quali:

  • L’estensione del regime forfettario, con tassazione al 15%, per i contribuenti con un volume d’affari fino a 65.000 euro.
  • L’introduzione della flat tax al 5% per le start-up per 5 anni.

Le novità che partiranno nel 2019, tuttavia, giungeranno a compimento nel 2020 quando il regime forfettario sarà esteso fino a 100.000 euro. In quest’ultimo caso, per la quota parte del volume d’affari compreso tra i 65.000 euro ed i 100.000 euro, l’imposta dovuta sarà pari al 20% dello scaglione generatosi.

Nel caso in cui il contribuente dovesse svolgere più attività, contraddistinte da diversi codici ATECO, il calcolo del volume d’affari comprenderà la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Quali sono i limiti aboliti dal nuovo regime forfettario?

Tra i requisiti per l’accesso al regime forfettario, dal 1° gennaio 2019, viene eliminato:

  • Il limite di 30.000 euro relativo al reddito da lavoro dipendente percepito.
  • Il limite di 5.000 euro inerente alle spese per la voro accessorio, dipendente e per compensi erogati a collaboratori, anche assunti a progetto.
  • Il limite di 20.000 euro relativo al costo per beni strumentali.

Chi non può accedere al nuovo regime forfettario al 15%?

A partire dal 1° gennaio 2019, la Legge di Bilancio modifica alcuni dei casi di esclusione previsti dal comma 57 della Legge di Stabilità 2015. Sono dunque esclusi dal regime forfettario 2019:

  • I titolari di partita IVA esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipano, oltre che all’esercizio della propria attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari.
  • I titolari di partita IVA che hanno il controllo diretto o indiretto di SRL o associazioni in partecipazioni, le quali esercitano attività economiche riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
  • I titolari di partita IVA che percepiscono compensi da soggetti dai quali hanno percepito redditi da lavoro dipendente nei due anni precedenti o da soggetti agli stessi riconducibili. (sostituisce il limite eliminato dei 30.000 euro di compensi da lavoro dipendente)

Da ricordare, infine, che i coefficienti di redditività per il calcolo dell’imposta sostitutiva del 15%, per le partite IVA che rientrano nel nuovo forfettario, sono gli stessi che si applicavano nel vecchio regime forfettario.

 

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